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SERVIZI

Autocertificazione

Modulo autocertificazione completa

Di seguito si fornisce il modulo per l'autocertificazione disponibile in vari formati:

Modulo atto di notorietà generico

Di seguito si fornisce il modulo per l'atto di notorietà disponibile in vari formati:
Per la compilazione on-line delle autocertificazioni utilizzare il servizio fornito dal sito: comuni.it

INFORMAZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. (D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto.

Questa dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti di legge:
  • le normali certificazioni
  • gli atti notori

Che cosa si può autocertificare

  • la data e il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti politici;
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
  • lo stato di famiglia;
  • l'esistenza in vita;
  • la nascita del figlio;
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di qualifica;
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
  • stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga;
  • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
  • di non aver riportato condanne penali;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Atto di notorietà

Sottoscrivendo con la propria firma un dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ognuno, sotto la propria responsabilità può rendere alla pubblica amministrazione, ai concessionari e i gestori di pubblici servizi e ai soggetti privati che vi consentono, dichiarazioni che riguardano stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco precedente.

Le dichiarazioni possibili sono:
  • esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;
  • stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarco su navi mercantili;
  • professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale;
  • qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;
  • spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici, condizione di creditore o debitore nei confronti dell'amministrazione ricevente;
  • qualità di erede, legatario, proprietario, locatore, affittuario, con le quote ed i canoni eventualmente ricevuti o corrisposti per tali attività tutte le attestazioni in tema di costituzione, traslazione o estinzione di proprietà e di altri diritti su beni mobili o immobili registrati.
Tale dichiarazione, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.

Dove si può utilizzare

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, compresi gli istituti e le scuole, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico . Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, Enel, Telecom, Aziende del Gas, ecc.), nonchè ai privati che vi consentono, ciò significa che i privati, come ad esempio banche ed assicurazioni, hanno la possibilità di accettare l'autocertificazione, ma non sono obbligati a farlo, poichè si tratta di una facoltà e non di un obbligo.
Fate attenzione però, alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, ad esempio l'Ente Poste è tenuto ad accettare l'autocertificazione nella gestione del servizio postale, ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è assimilato ad un privato. Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare l'autocertificazione quando riscuotono il pagamento dei tributi per conto di un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • certificati relativi a brevetti e marchi.

False dichiarazioni

Le false dichiarazioni dei cittadini, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445) Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

E se non viene accettata?

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.


ERRORI FREQUENTI

Nella compilazione dell´autocertificazione occorre usare la massima attenzione onde evitare che quanto dichiarato possa essere invalidato a causa di imprecisioni od inesattezze.
Gli errori più frequenti sono dovuti a:

  • Nomi composti
    Maria Teresa invece o viceversa di Mariateresa
  • Forme dialettali
  • Diminutivi
    Gianni al posto di Giovanni
  • Abbreviazione del nome del comune
    Finale L. o Finale Lig. invece di Finale Ligure
  • Cognome del coniuge
    Le donne devono indicare il nome da nubile, in caso di matrimonio o vedovanza specificare Rossi in Bianco o Rosssi ved. Bianco
  • Errata indicazione della Provincia
    In questi casi è opportuno non indicare la provincia
  • Nome della città (se questa non è italiana)
    Il nome dello Stato deve sempre essere indicato per esteso subito dopo il nome della città; evitare di usare le sigle automobilistiche: Parigi (Francia) e non Parigi (F)
  • Codice Fiscale
    Si rammenta che il codice fiscale è composto da sedici caratteri con questa sequenza:
    AAA AAA 99A99 A999A dove per A si intendono le lettere e per 9 i numeri
  • Partita Iva
    Si ricorda che la partita iva è composta esclusivamente da 11 numeri



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